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IL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI CRITER

Dal 1° giugno 2017 è accessibile il sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (Criter). Possono accedere al catasto – previa apposita registrazione - i soggetti interessati a diverso titolo alle operazioni di controllo degli impianti termici. In particolare:

le imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici, che sono tenute ad utilizzare l’applicativo informatico Criter per lo svolgimento delle procedure di propria competenza, ovvero:
acquisire i codici per la targatura degli impianti
effettuare l’accatastamento dell’impianto, mediante registrazione del Libretto di impianto associato al relativo codice di targatura, e provvedere al successivo eventuale aggiornamento
acquisire i bollini “calore pulito”
effettuare la registrazione dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, associandoli al relativo bollino
i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, per assolvere agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti
gli ispettori qualificati per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici. Consulta e scarica il Disciplinare accreditamento ispettori – rev. 2, febbraio 2018, nel quale sono specificati i requisiti necessari per assumere tale incarico.
Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, per rendere possibile la registrazione del libretto di impianto il responsabile (proprietario, affittuario o amministratore condominiale nel caso di impianto centralizzato) è tenuto a fornire all’installatore / manutentore i dati necessari come, fra i quali, i riferimenti catastali dell’immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD). Il modello di libretto di impianto di cui alla Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614 riporta esplicita indicazione dei dati che devono essere resi disponibili del Responsabile di impianto. Per maggiori informazioni potete consultare il vademecum per il cittadino: guida per l'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.

Che cosa è il Catasto degli Impianti Termici?

Il catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER, è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale
.
Il CRITER consente alla Regione di svolgere in maniera efficace le attività di accertamento ed ispezione, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire l’adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e di disporre di informazioni utili per le attività di pianificazione e programmazione del settore
energetico regionale.
La registrazione degli impianti termici al catasto è obbligatoria. Ai fini della costituzione e dell’aggiornamento del catasto, la trasmissione alla Regione della
documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal Regolamento Regionale n°1/2017 http://demetra.regione.emiliaromagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:regolamento:2017;1
avviene in forma esclusivamente informatica.
Il CRITER prevede il rilascio di un codice univoco, detto Targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su
tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
L’accesso al catasto dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza e nei casi
previsti dalla normativa, identificati in:
o Imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché la consultazione
e l’estrazione e dei dati relativi agli impianti di propria competenza;
o Ispettori, incaricati della attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento dei rapporti di ispezione nonché la consultazione e l’estrazione dei dati
relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
o Responsabili di impianto, o Terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti
di propria competenza (es. cambio nominativo responsabile impianto);
o Enti locali;
o Distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti forniti.

SEZ.1 - 002
Che cosa si intende per impianto termico?

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati,
regolamenta per gli stessi fini di efficienza energetica anche l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.
La vigente definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati 
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale ed assimilate.”
Quindi si tratta degli impianti di climatizzazione invernale o estiva (costituiti da apparecchi, dispositivi e sottosistemi) installati in modo fisso.
Sono esclusi solo gli apparecchi di climatizzazione quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; ma se la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi (fissi) al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW anche questi sono considerati
impianti termici.




Per saperne di più

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OPPURE CONSULTA LA PAGINA UFFICIALE DEL CRITER QUI

Sicurezza in casa
Il corretto controllo della caldaia ottimizza il riscaldamento e minimizza il rischio di incidenti o immissione di scarichi pericolosi all'interno della casa.
Solo un tecnico abilitato garantisce tale sicurezza. Il controllo periodico non può essere improvvisato, svolto in autonomia o affidato a persone non abilitate.

Risparmio di energia e denaro
Una buona manutenzione riduce il consumo di combustibile; si risparmia energia, si riceve una bolletta più leggera, si evitano le sanzioni da 500 a 3000 euro previste dalla legge (art.15 c.5 del D.Lgs.192/2005) e il pagamento degli oneri di verifica dell'impianto termico.

Rispetto per l'ambiente
Ogni caldaia ha bisogno di scaricare i fumi della combustione nell'ambiente esterno, fumi che contengono, tra le altre sostanze, anidride carbonica, causa dell'effetto serra. Una caldaia in regola brucia meno combustibile, riducendo lo scarico di fumi inquinanti nell'atmosfera.

Pulizia periodica dei fumi
I controlli da effettuare periodicamente su un impianto termico sono di due tipi:
la manutenzione ordinaria (o pulizia periodica);
il controllo di efficienza energetica (o prova dei fumi) che verifica il valore di rendimento della caldaia.
Entrambe, obbligatorie per legge, devono essere eseguite da un manutentore abilitato.
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